La qualificazione delle ore buco

La Corte di Cassazione ha valutato la questione relativa alla possibilità di considerare le ore buco come tempo lavorativo effettivo. Secondo i giudici, la tesi della Corte territoriale, secondo cui il docente fosse libero di gestire quel tempo, non appare infondata. La valutazione compiuta in appello è stata ritenuta insindacabile nella fase di legittimità, in quanto ricadente nel merito e nel giudizio sulle prove.

La Corte ha richiamato alcuni precedenti (Cass. S.U. 34476/2019, Cass. S.U. 24148/2013, Cass. 32505/2023) per sottolineare come il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare che quelle ore fossero funzionali a esigenze datoriali, in particolare per coprire spostamenti tra sedi dello stesso istituto.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, respingendo il ricorso presentato da un docente. L’insegnante aveva chiesto il riconoscimento economico delle cosiddette ore buco, ovvero i periodi di inattività tra una lezione e l’altra. Il giudizio includeva anche altri elementi, che non sono stati esaminati nel merito.


L’onere della prova

In riferimento alla possibilità di impiegare le ore buco per trasferimenti tra diverse sedi, la Corte ha evidenziato come il docente non avesse prodotto documentazione o altre forme di prova per sostenere tale utilizzo a fini lavorativi. La giurisprudenza riconosce che, se tale uso fosse dimostrato, queste ore potrebbero rientrare nell’orario lavorativo ordinario e quindi essere retribuite. Tuttavia, in questo caso specifico, è mancata la dimostrazione del collegamento tra gli intervalli e un’attività direttamente riconducibile all’interesse del datore di lavoro.

Prospettive contrattuali

La Cassazione ha concluso che non vi siano ostacoli a prevedere, in sede di contrattazione integrativa, forme di indennità per compensare i disagi legati alle ore buco. Questo riconoscimento resta subordinato alla sede negoziale e non può essere imposto per via giudiziale in assenza di una prova concreta del disagio o del legame funzionale con l’attività lavorativa.